Art. 2. Criteri per la riorganizzazione della mobilita' 1. La giunta regionale acquisito il parere delle Province, sentita la competente commissione consiliare e sulla base del piano regionale dei trasporti e relativi aggiornamenti e dei piani di bacino procede alle seguenti azioni: a) individuazione della domanda di mobilita' soddisfatta e potenziale del trasporto pubblico locale per aree omogenee; b) progettazione dell'offerta e conseguente disegno delle reti in base alla domanda soddisfatta e potenziale individuata ai sensi della lett a) e con riferimento al criterio dell'integrazione funzionale tra trasporto su gomma e su ferro con particolare riferimento al progetto Servizio Ferroviario Regionale; c) individuazione delle soglie di finanziabilita' per aree omogenee sulla base di un indice minimo di rapporti ricavi/costi, che costituisce parametro di riferimento inderogabile per l'ammissibilita', dei servizi al contratto di servizio di cui all'art. 6, ferma restando l'autonomia degli enti locali nel decidere di mantenere a proprie spese i servizi al di sotto di tale soglia.