Art. 2.
           Criteri per la riorganizzazione della mobilita'
 
  1.  La giunta regionale acquisito il parere delle Province, sentita
la competente commissione consiliare e sulla base del piano regionale
dei trasporti e relativi aggiornamenti e dei piani di bacino  procede
alle seguenti azioni:
   a)   individuazione  della  domanda  di  mobilita'  soddisfatta  e
potenziale del trasporto pubblico locale per aree omogenee;
   b) progettazione dell'offerta e conseguente disegno delle reti  in
base alla domanda soddisfatta e potenziale individuata ai sensi della
lett  a)  e  con riferimento al criterio dell'integrazione funzionale
tra trasporto su gomma e su  ferro  con  particolare  riferimento  al
progetto Servizio Ferroviario Regionale;
   c)   individuazione  delle  soglie  di  finanziabilita'  per  aree
omogenee sulla base di un indice minimo di rapporti ricavi/costi, che
costituisce    parametro    di    riferimento    inderogabile     per
l'ammissibilita',  dei  servizi  al  contratto  di  servizio  di  cui
all'art. 6, ferma restando l'autonomia degli enti locali nel decidere
di mantenere a proprie spese i servizi al di sotto di tale soglia.