Art. 4.
               Modalita' di finanziamento dei servizi
              di trasporto pubblico locale interurbano
 
  1. La copertura dei costi effettivi  di  gestione  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  interurbano,  al netto dei contributi di
esercizio, e' assicurata dagli introiti tariffari.
  2.  I  contributi  di  esercizio  sono  determinati  nel   bilancio
regionale   dai   trasferimenti   dello   Stato  con  il  vincolo  di
destinazione  al  trasporto  pubblico  locale   e   dalla   eventuale
integrazione  con  risorse proprie della Regione, iscritte a bilancio
ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978,  n.  34  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3. I contributi di esercizio possono anche essere differenziati tra
linee  e  modi  di  trasporto in relazione alle differenti condizioni
sociali, ambientali e di mercato, nel rispetto comunque dei contenuti
dell'art. 6 della legge n. 151.1981 e del secondo comma dell'art.   1
della legge n. 160/1989.
  4.  L'eventuale  disavanzo  economico  di gestione delle aziende di
trasporto pubblico locale che dovesse verificarsi alla  chiusura  del
bilancio rimane a carico delle aziende e/o degli enti proprietari, ai
sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n.  151.