Art. 4. Modalita' di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano 1. La copertura dei costi effettivi di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano, al netto dei contributi di esercizio, e' assicurata dagli introiti tariffari. 2. I contributi di esercizio sono determinati nel bilancio regionale dai trasferimenti dello Stato con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale e dalla eventuale integrazione con risorse proprie della Regione, iscritte a bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. I contributi di esercizio possono anche essere differenziati tra linee e modi di trasporto in relazione alle differenti condizioni sociali, ambientali e di mercato, nel rispetto comunque dei contenuti dell'art. 6 della legge n. 151.1981 e del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 160/1989. 4. L'eventuale disavanzo economico di gestione delle aziende di trasporto pubblico locale che dovesse verificarsi alla chiusura del bilancio rimane a carico delle aziende e/o degli enti proprietari, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.