Art. 5. Tariffe 1. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delinea i criteri di politica tariffaria, tenuto conto dei costi dei servizi per aree omogenee, nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformita' tra i diversi sistemi e modi di trasporto locale, nonche' delle competenze degli enti locali. 2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano sono specificatamente determinate, in armonia con i criteri di cui al primo comma, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'art. 6. 3. Le agevolazioni tariffarie sono determinate nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 6 anche al fine della determinazione della integrazione contributiva a carico della regione, in base agli obblighi di legge.