Art. 5.
                               Tariffe
 
  1.   La   giunta   regionale,  sentita  la  competente  Commissione
consiliare, delinea i criteri di politica  tariffaria,  tenuto  conto
dei costi dei servizi per aree omogenee, nel rispetto dei principi di
integrazione ed uniformita' tra i diversi sistemi e modi di trasporto
locale, nonche' delle competenze degli enti locali.
  2.  Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano
sono specificatamente determinate, in armonia con i criteri di cui al
primo comma, nell'ambito dei contratti di servizio  di  cui  all'art.
6.
  3.  Le  agevolazioni  tariffarie  sono  determinate nell'ambito del
contratto  di  servizio  di  cui  all'art.  6  anche  al  fine  della
determinazione   della   integrazione  contributiva  a  carico  della
regione, in base agli obblighi di legge.