Art. 6.
                        Contratto di servizio
 
  1. Con decorrenza dall'anno 1996 la  concessione  di  esercizio  di
servizi  di  trasporto  pubblico  locale  interurbano e' regolata dal
contratto di servizio  riferito  all'area  omogenea  interessata.  La
concessione  e'  affidata  a  seguito  dell'espletamento di procedure
concorsuali di gara pubblica, la cui base economica  di  assegnazione
e'  definita dalla giunta regionale con riferimento ai criteri di cui
all'art. 2, lett. c) e sulla base di un capitolato che dara' luogo ad
un contratto tipo contenente i seguenti elementi essenziali:
   a) l'assetto dei servizi e il controllo della qualita';
   b) le tariffe che comunque non possono essere inferiori  a  quelle
previste dalla legislazione vigente;
   c) gli obblighi di servizio pubblico;
   d) la possibilita' del riassetto motivato dei servizi da parte del
concessionario e dell'ente concedente nell'ambito dell'area a parita'
di percorrenze;
   e) la possibilita' di affidamento a terzi secondo quanto stabilito
all'art. 7;
   f)   l'integrazione   finanziaria   per   le   tessere  di  libera
circolazione;
   g) criteri e  termini  per  l'aggiornamento  del  contratto  e  in
particolare   delle   tariffe   anche  sulla  base  della  variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per  le  famiglie  degli  operai  e
degli impiegati;
   h)  l'interconnessione tra i vari vettori e l'integrazione tariffa
con altri modi di trasporti;
   i) le misure di controllo e le sanzioni in caso  di  inadempimento
del contratto;
   1)  la  remunerazione del capitale investito, comprese le quote di
accantonamento  per  il  rinnovo  del  materiale  rotabile  e   degli
impianti;
   m) le garanzie finanziarie;
   n) le risorse finanziarie erogate ai sensi della legge n. 151/81 e
le  relative modalita' di pagamento destinate al raggiungimento delle
finalita' contenute nel contratto.
  2. Le modalita' di gara,  i  requisiti  per  l'ammissibilita'  alla
gara, in relazione anche ai criteri di cui all'art. 1, secondo comma,
lett.  d),  gli  obblighi  dei soggetti partecipanti e le diniensioni
delle aree, anche tenendo  conto  delle  linee  costituenti  la  rete
fondamentale   regionale,   relative  a  ciascuna  concessione,  sono
stabiliti dalla giunta regionale. A tal  fine  la  giunta  regionale,
entro  nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, su
proposta o comunque sentite le  province,  determinera',  all'interno
dei rispettivi piani di bacino, le aree omogenee che costituiscono la
rete  del servizio di trusporto pubblico locale oggetto dei contratti
di servizio.
  3.  L'aggiudicazione  avverra'  sulla  base  dei  criteri  previsti
dall'art.    34  della  direttiva  CEE  93/38  del 14 giugno 1993 nel
rispetto  dei  principi  della  massima  affidabilita'  dei  soggetti
partecipanti,  dell'efficienza  della  gestione  e  del  modello  del
servizio offerto.
  4. La giunta regionale assume successive determinazioni nel caso di
garanzia dichiarata deserta.
  5. Il contratto di servizio viene stipulato dalla regione  o  dalle
province  o  dagli enti locali con le aziende aggiudicatarie, secondo
criteri stabiliti dalla giunta in  relazione  a  quanto  previsto  al
secondo comma.
  6.  La  concessione  ha  durata  novennale  ed e' indissolubile dal
contratto di servizio.
  7. I  soggetti  aggiudicatari  hanno  l'obbligo  di  rispettare  le
normative  in  materia  di  subingresso  delle concessioni nonche' il
contratto collettivo nazionale di lavoro.
  8. I soggetti aggiudicatari hanno altresi' l'obbligo di acquisire i
beni mobili ed immobili sulla base dei prezzi di mercato,  mantenendo
il  vincolo  di  destinazione d'uso per gli anni indicati dalla legge
regionale 11 aprile 1988,  n.  12,  per  i  beni  acquistati  con  il
concorso della finanza regionale o statale.
  9.   Gli   enti   locali,  qualora  intendessero  attivare  servizi
aggiuntivi a quanto previsto dai contratti di servizio, dovranno  far
fronte agli ulteriori oneri con risorse proprie.