Art. 6. Contratto di servizio 1. Con decorrenza dall'anno 1996 la concessione di esercizio di servizi di trasporto pubblico locale interurbano e' regolata dal contratto di servizio riferito all'area omogenea interessata. La concessione e' affidata a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica, la cui base economica di assegnazione e' definita dalla giunta regionale con riferimento ai criteri di cui all'art. 2, lett. c) e sulla base di un capitolato che dara' luogo ad un contratto tipo contenente i seguenti elementi essenziali: a) l'assetto dei servizi e il controllo della qualita'; b) le tariffe che comunque non possono essere inferiori a quelle previste dalla legislazione vigente; c) gli obblighi di servizio pubblico; d) la possibilita' del riassetto motivato dei servizi da parte del concessionario e dell'ente concedente nell'ambito dell'area a parita' di percorrenze; e) la possibilita' di affidamento a terzi secondo quanto stabilito all'art. 7; f) l'integrazione finanziaria per le tessere di libera circolazione; g) criteri e termini per l'aggiornamento del contratto e in particolare delle tariffe anche sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; h) l'interconnessione tra i vari vettori e l'integrazione tariffa con altri modi di trasporti; i) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto; 1) la remunerazione del capitale investito, comprese le quote di accantonamento per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti; m) le garanzie finanziarie; n) le risorse finanziarie erogate ai sensi della legge n. 151/81 e le relative modalita' di pagamento destinate al raggiungimento delle finalita' contenute nel contratto. 2. Le modalita' di gara, i requisiti per l'ammissibilita' alla gara, in relazione anche ai criteri di cui all'art. 1, secondo comma, lett. d), gli obblighi dei soggetti partecipanti e le diniensioni delle aree, anche tenendo conto delle linee costituenti la rete fondamentale regionale, relative a ciascuna concessione, sono stabiliti dalla giunta regionale. A tal fine la giunta regionale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta o comunque sentite le province, determinera', all'interno dei rispettivi piani di bacino, le aree omogenee che costituiscono la rete del servizio di trusporto pubblico locale oggetto dei contratti di servizio. 3. L'aggiudicazione avverra' sulla base dei criteri previsti dall'art. 34 della direttiva CEE 93/38 del 14 giugno 1993 nel rispetto dei principi della massima affidabilita' dei soggetti partecipanti, dell'efficienza della gestione e del modello del servizio offerto. 4. La giunta regionale assume successive determinazioni nel caso di garanzia dichiarata deserta. 5. Il contratto di servizio viene stipulato dalla regione o dalle province o dagli enti locali con le aziende aggiudicatarie, secondo criteri stabiliti dalla giunta in relazione a quanto previsto al secondo comma. 6. La concessione ha durata novennale ed e' indissolubile dal contratto di servizio. 7. I soggetti aggiudicatari hanno l'obbligo di rispettare le normative in materia di subingresso delle concessioni nonche' il contratto collettivo nazionale di lavoro. 8. I soggetti aggiudicatari hanno altresi' l'obbligo di acquisire i beni mobili ed immobili sulla base dei prezzi di mercato, mantenendo il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati dalla legge regionale 11 aprile 1988, n. 12, per i beni acquistati con il concorso della finanza regionale o statale. 9. Gli enti locali, qualora intendessero attivare servizi aggiuntivi a quanto previsto dai contratti di servizio, dovranno far fronte agli ulteriori oneri con risorse proprie.