Art. 7. Affidamento a terzi 1. Al fine di conseguire maggiore economicita' ed efficacia di gestione del servizio il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale interurbano, che ne conserva la responsabilita' ha facolta' di affidare a terzi determinate linee o corse a carattere marginale previo assenso dell'ente concedente e sempreche' l'affidamento a terzi si risolva in un'apprezzabile riduzione dei costi di produzione del servizio, garantendo il mantenimento dei livelli qualitativi, nel rispetto della normativa CEE.