Art. 7.
                         Affidamento a terzi
 
  1.  Al  fine  di  conseguire  maggiore economicita' ed efficacia di
gestione del servizio  il  concessionario  di  servizi  di  trasporto
pubblico  locale  interurbano,  che ne conserva la responsabilita' ha
facolta' di affidare a terzi determinate linee o  corse  a  carattere
marginale   previo   assenso   dell'ente   concedente   e  sempreche'
l'affidamento  a  terzi  si  risolva in un'apprezzabile riduzione dei
costi di produzione del  servizio,  garantendo  il  mantenimento  dei
livelli qualitativi, nel rispetto della normativa CEE.