Art. 8. Funzioni della regione e delle prnvince 1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni: a) le funzioni amministrative di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e le funzioni derivanti da leggi quadro statali; b) la fissazione di indirizzi generali e direttive specificne per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto e la disciplina della mobilita'; c) le funzioni amministrative relative ai servizi automobilistici, che verranno eventualmente individuati, di ambito inteiprovinciale costituenti la rete fondamentale regionale; d) le politiche tariffarie rispondenti alle integrazioni dei differenti modi di trasporto; e) la programmazione, il coordinamento, la determinazione delle aree omogenee che costituiscono la rete del servizio di trasporto pubblico locale oggetto di contratti di servizio. 2. Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in particolare provvedono a: a) formulare proposte per la definizione delle aree omogenee da parte della giunta regionale ai sensi del primo comma; b) stipulare i contratti di servizio relativi alle aree omogenee di cui alla lett. a), costituenti la rete del servizio di trasporto pubblico locale; c) definire accordi di programma per la stipulazione di contratti di servizio concernenti aree interprovinciali diverse da quelle costituenti la rete fondamentale regionale ai sensi del primo comma, lett. c). 3. A decorrere dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la regione trasferisce ai soggetti e con le modalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19, per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, le risorse finanziarie derivanti da trasferimenti dello Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, oltre ad eventuali risorse regionali aggiuntive a termini del secondo comma dell'art. 4. 4. Ogni due anni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, avendo a riferimento la necessita' di fornire un livello di servizio omogeneo, puo' valutare la congruita' del servizio fornito con eventuale rideterminazione delle risorse finannarie attribuite a ciascuna area omogenea. 5. La regione promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, un tavolo di confronto aperto alle rappresentanze sociali, per verificare le scelte di qualita' e quantita' dei servizi di trasporto pubblico locale. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14.