Art. 8.
               Funzioni della regione e delle prnvince
 
  1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
   a)  le  funzioni  amministrative  di cui all'art. 2 della legge 10
aprile 1981, n. 151 e le funzioni derivanti da leggi quadro statali;
   b) la fissazione di indirizzi generali e direttive specificne  per
l'organizzazione  e la ristrutturazione dei servizi di trasporto e la
disciplina della mobilita';
   c) le funzioni amministrative relative ai servizi automobilistici,
che verranno eventualmente individuati,  di  ambito  inteiprovinciale
costituenti la rete fondamentale regionale;
   d)  le  politiche  tariffarie  rispondenti  alle  integrazioni dei
differenti modi di trasporto;
   e) la programmazione, il coordinamento,  la  determinazione  delle
aree  omogenee  che  costituiscono  la rete del servizio di trasporto
pubblico locale oggetto di contratti di servizio.
  2. Le province esercitano le funzioni amministrative  di  cui  alla
presente  legge,  ai  sensi  della  legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in
particolare provvedono a:
   a) formulare proposte per la definizione delle  aree  omogenee  da
parte della giunta regionale ai sensi del primo comma;
   b)  stipulare  i contratti di servizio relativi alle aree omogenee
di cui alla lett. a), costituenti la rete del servizio  di  trasporto
pubblico locale;
   c)  definire accordi di programma per la stipulazione di contratti
di servizio  concernenti  aree  interprovinciali  diverse  da  quelle
costituenti  la rete fondamentale regionale ai sensi del primo comma,
lett. c).
  3. A decorrere dall'attivazione dei contratti di  servizio  di  cui
all'art.  6,  la  regione  trasferisce ai soggetti e con le modalita'
previste dall'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19, per
i servizi  di  trasporto  pubblico  locale  interurbano,  le  risorse
finanziarie  derivanti  da  trasferimenti  dello Stato ai sensi della
legge 10 aprile 1981, n. 151, oltre ad  eventuali  risorse  regionali
aggiuntive a termini del secondo comma dell'art. 4.
  4.  Ogni  due  anni  la  giunta  regionale,  sentita  la competente
commissione consiliare, avendo a riferimento la necessita' di fornire
un livello di servizio omogeneo,  puo'  valutare  la  congruita'  del
servizio   fornito   con  eventuale  rideterminazione  delle  risorse
finannarie attribuite a ciascuna area omogenea.
  5. La regione promuove, d'intesa con gli enti  locali  interessati,
un  tavolo  di  confronto  aperto  alle  rappresentanze  sociali, per
verificare le scelte di qualita' e quantita' dei servizi di trasporto
pubblico locale.
  6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 2 e seguenti della legge regionale 2 aprile 1987, n.  14.