Art. 9. Vigilanza 1. La Regione e gli enti locali effettuano la vigilanza: a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dalle concessioni; b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante; c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati in concessione. 2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al primo comma possono essere richiesti al concessionario dati e informazioni e possono essere svolte ispezioni e verifiche. Il concessionario e' tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione personale e mezzi adeguati. 3. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e' costituita una struttura apposita alle dipendenze della giunta regionale con un'adeguata dotazione di risorse e di personale. Gli enti di cui all'art. 6, quinto comma, possono costituire analoghe strutture.