Art. 9.
                              Vigilanza
 
  1. La Regione e gli enti locali effettuano la vigilanza:
   a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dalle concessioni;
   b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante;
   c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati in concessione.
  2.  Allo  scopo  di  effettuare  la vigilanza di cui al primo comma
possono essere richiesti al  concessionario  dati  e  informazioni  e
possono  essere  svolte  ispezioni  e verifiche. Il concessionario e'
tenuto a consentire e ad agevolare  il  concreto  espletamento  delle
suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria
e mettendo a disposizione personale e mezzi adeguati.
  3.  Per  lo  svolgimento dei compiti di vigilanza e' costituita una
struttura  apposita  alle  dipendenze  della  giunta  regionale   con
un'adeguata  dotazione  di  risorse  e  di personale. Gli enti di cui
all'art. 6, quinto comma, possono costituire analoghe strutture.