Art. 11.
                      Integrazione fondi rischi
      consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane
 
  1. Per le finalita' di cui agli articoli 82 e seguenti della  legge
regionale   6   maggio   1981,  n.  96,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  correlate  all'integrazione  dei  fondi   rischi   dei
consorzi  costituiti  dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie
imprese commerciali della Regione,  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni.