Art. 11. Integrazione fondi rischi consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane 1. Per le finalita' di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi costituiti dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese commerciali della Regione, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni.