Art. 14.
             Integrazione risorse finanziarie regionali
                        con fondi comunitari
 
  1.  Al  fine del conseguimento delle finalita' del presente titolo,
le risorse finanziarie della Regione  possono  essere  integrate  con
fondi  comunitari  nel  quadro  degli  obiettivi  fissati dall'Unione
europea.