Art. 16. Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47 e 48 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si considerano validamente prodotte le domande accompagnate da perizia giurata, resa entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 47 della medesima legge regionale n. 25 del 1993, comprendenti la descrizione analitica o quantitativa dei danni subiti. A richiesta degli Assessorati regionali competenti puo' essere prodotta integrazione documentaria.