Art. 16.
         Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate
       nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino
 
  1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47  e  48  della  legge
regionale  1  settembre  1993,  n.  25,  si  considerano  validamente
prodotte le domande accompagnate da perizia giurata,  resa  entro  il
termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 47 della medesima legge
regionale n. 25 del 1993, comprendenti  la  descrizione  analitica  o
quantitativa   dei   danni  subiti.  A  richiesta  degli  Assessorati
regionali competenti puo' essere prodotta integrazione documentaria.