Art. 17. Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986 concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorilo 1. I benefici di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono estesi anche a quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. 2. L'intervento contributivo in conto interessi avra' carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.