Art. 17.
             Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986
     concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorilo
 
  1. I  benefici  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  della  legge
regionale  11  maggio 1993, n. 15, sono estesi anche a quelle imprese
che abbiano in  precedenza  presentato  domanda  di  finanziamento  a
valere  sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  sia  stata  perfezionata
contrattualmente l'operazione.
  2.  L'intervento  contributivo  in  conto interessi avra' carattere
anticipatorio e,  pertanto,  quando  le  singole  operazioni  saranno
ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986
e  saranno  erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del
presente intervento e gli istituti  di  credito  dovranno  rimborsare
all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno
liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.