Art. 18.
                  Elaborazione programma triennale
                   sviluppo cooperativo 1992-1994
 
  1.  Nelle  more  dell'approvazione  del piano regionale di sviluppo
economico-sociale di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n.   6,
l'Assessorato    regionale   della   cooperazione,   del   commercio,
dell'artigianato e della pesca e' autorizzato, in deroga al  disposto
di  cui agli articoli 1, 2 e 17 della legge regionale 23 maggio 1991,
n. 36, ad elaborare il programma triennale  di  sviluppo  cooperativo
1992-1994,  sulla  base di piani di riparto annuali, da sottoporre al
parere obbligatorio della Commissione regionale  della  cooperazione,
di  cui  alla  legge  regionale  30  giugno  1956,  n.  42, nei quali
l'importo dei contributi,  correlati  alle  istanze  ammissibili,  e'
ridotto   proporzionalmente  in  ragione  delle  risorse  finanziarie
disponibili.