Art. 18. Elaborazione programma triennale sviluppo cooperativo 1992-1994 1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' autorizzato, in deroga al disposto di cui agli articoli 1, 2 e 17 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, ad elaborare il programma triennale di sviluppo cooperativo 1992-1994, sulla base di piani di riparto annuali, da sottoporre al parere obbligatorio della Commissione regionale della cooperazione, di cui alla legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, nei quali l'importo dei contributi, correlati alle istanze ammissibili, e' ridotto proporzionalmente in ragione delle risorse finanziarie disponibili.