Art. 19.
                         Estensione benefici
             artt. 113 e 114 legge regionale n. 25/1993
 
  1. Le agevolazioni di cui agli  articoli  113  e  114  della  legge
regionale  1',  settembre  1993,  n. 25, si applicano anche in favore
delle imprese  cooperative  ed  a  quelle  di  cui  alla  lettera  c)
dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, operanti
nei  settori  della  ristorazione collettiva e dei servizi reali alle
aziende pubbliche e/o private.