Art. 19. Estensione benefici artt. 113 e 114 legge regionale n. 25/1993 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 113 e 114 della legge regionale 1', settembre 1993, n. 25, si applicano anche in favore delle imprese cooperative ed a quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, operanti nei settori della ristorazione collettiva e dei servizi reali alle aziende pubbliche e/o private.