Art. 20. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 28 marzo 1995. MARTINO Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste Spoto Puleo Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca Grillo Assessore regionale per l'industria Abbate Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Errore