Art. 4.
              Fondo rischi cessione crediti commerciali
 
  1.  I  consorzi  costituiti  ai  sensi dell'articolo 30 della legge
regionale  18  luglio  1974,  n.  22,  e  successive   modifiche   ed
integrazioni,   della  legge  regionale  6  maggio  1981,  n.  96,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  e  ai  sensi  della  presente
legge,   sono  autorizzati  a  concedere  garanzie  sulle  operazioni
finanziarie di cessione di credito commerciale poste in essere  dalle
aziende consorziate.
  2.  I  consorzi  costituiscono  un fondo rischi separato a garanzia
delle operazioni di cui al comma 1 al quale affluiscono i  versamenti
effettuati   dalle   aziende  consorziate  che  intendano  utilizzare
l'operazione di cessione del credito  commerciale  con  le  modalita'
previste dalle convenzioni.
  3.  L'Amministrazione  regionale  integra  il  fondo  rischi con un
ammontare pari all'importo versato  dai  consorziati  e  da  soggetti
privati  che intervengano per le finalita' del fondo. Il fondo rischi
cosi' determinato garantisce globalmente  le  operazioni  di  cui  al
comma 1.
  4.    Per   le   operazioni   previste   dal   presente   articolo,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  i  benefici
previsti  dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 8 novembre
1988, n. 34, e successive modifiche e integrazioni.
  5.  Il  contributo  regionale,  previa   richiesta   corredata   da
certificazione  bancaria attestante l'avvenuta operazione di cessione
e gli interessi maturati, e' erogato al  consorzio  in  favore  delle
aziende.
  6.  Per  le  finalita'  del presente articolo e' autorizzata per il
1995 la spesa di lire 3.000 milioni, cosi' ripartita:
                                                        Milioni
                                                        di lire
                                                          ---
   a) Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste                                              50
   b) Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca             750
   c) Assessorato regionale dell'industria              1.450
   d) Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti                             750