Art. 4. Fondo rischi cessione crediti commerciali 1. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi della presente legge, sono autorizzati a concedere garanzie sulle operazioni finanziarie di cessione di credito commerciale poste in essere dalle aziende consorziate. 2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separato a garanzia delle operazioni di cui al comma 1 al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende consorziate che intendano utilizzare l'operazione di cessione del credito commerciale con le modalita' previste dalle convenzioni. 3. L'Amministrazione regionale integra il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalita' del fondo. Il fondo rischi cosi' determinato garantisce globalmente le operazioni di cui al comma 1. 4. Per le operazioni previste dal presente articolo, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere i benefici previsti dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e successive modifiche e integrazioni. 5. Il contributo regionale, previa richiesta corredata da certificazione bancaria attestante l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati, e' erogato al consorzio in favore delle aziende. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, cosi' ripartita: Milioni di lire --- a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 50 b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 750 c) Assessorato regionale dell'industria 1.450 d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 750