Art. 5.
               Locazione finanziaria per investimenti
                     ed innovazione tecnologica
 
  1. Al fine di favorire le imprese aderenti ai consorzi nell'accesso
alle   operazioni   di   locazione   finanziaria   finalizzate   agli
investimenti   e   all'innovazione   tecnolegica,   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuo fino  al  40
per  cento del costo finanziario annuo dell'operazione. A questo fine
i  consorzi  stipulano  convenzioni  con  le  societa'  abilitate  ad
effettuare operazioni di locazione finanziaria.
  2.  I  consorzi  costituiscono  un fondo rischi separato a garanzia
delle operazioni di cui al presente articolo al quale  affluiscono  i
versamenti   effettuati   dalle   aziende  che  intendano  utilizzare
l'operazione di locazione finanziaria.
  3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare il fondo
rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da
soggetti privati che intervengano per le finalita' del fondo.
  4.   Il   contributo   regionale,  previa  richiesta  corredata  di
certificazione della societa' di locazione  finanziaria  nella  quale
venga  descritta  l'operazione  ed  evidenziato  l'importo  del costo
finanziario annuo maturato, e' erogato al consorzio in  favore  delle
aziende.
   5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per
il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, cosi' ripartita:
                                                        Milioni
                                                        di lire
                                                          ---
   a) Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste                                             750
   b) Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca             750
   c) Assessorato regionale dell'industria
750
   d) Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti                             750