Art. 5. Locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica 1. Al fine di favorire le imprese aderenti ai consorzi nell'accesso alle operazioni di locazione finanziaria finalizzate agli investimenti e all'innovazione tecnolegica, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuo fino al 40 per cento del costo finanziario annuo dell'operazione. A questo fine i consorzi stipulano convenzioni con le societa' abilitate ad effettuare operazioni di locazione finanziaria. 2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separato a garanzia delle operazioni di cui al presente articolo al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende che intendano utilizzare l'operazione di locazione finanziaria. 3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalita' del fondo. 4. Il contributo regionale, previa richiesta corredata di certificazione della societa' di locazione finanziaria nella quale venga descritta l'operazione ed evidenziato l'importo del costo finanziario annuo maturato, e' erogato al consorzio in favore delle aziende. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, cosi' ripartita: Milioni di lire --- a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 750 b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 750 c) Assessorato regionale dell'industria 750 d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 750