Art. 6.
                   Cumulabilita' degli interventi
 
  1.  Gli  interventi  di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con
quelli di  cui  alla  legge  regionale  18  luglio  1974,  n.  22,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  della  legge regionale 6
maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.