Art. 7.
          Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi
 
  I. L'integrazione del fondo rischi dei consorzi  di  garanzia  fidi
costituiti  ai  sensi  della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e
successive modifiche ed  integrazioni,  e  della  legge  regionale  6
maggio  1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, da parte
della Regione e' pari all'apporto di ciascuna impresa al fondo rischi
e monte fideiussioni  ed  e'  indipendente  dall'affidamento  a  essa
concesso.
  2.  La  Regione  integra  ogni ulteriore apporto al fondo rischi da
parte  delle  imprese  aderenti  al  consorzio  a  qualunque   titolo
corrisposto,  fermo  restando  il  limite  massimo  d'intervento  per
ciascuna impresa fissato dalla legge.
  3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13  della  legge  regionale  6
maggio 1981, n. 96, sostituito dall'articolo 28 della legge regionale
8 novembre 1988, n. 34, e' aggiunto il seguente:
  "L'ammontare  del contributo regionale di cui al terzo comma non va
computato ai fini del tetto massimo d'integrazione regionale al fondo
rischi ".
  4.  Gli  interessi maturati sui fondi rischi vincolati dei consorzi
fidi per  la  parte  derivante  dell'integrazione  regionale  restano
vincolati  al  medesimo  fondo  per le stesse finalita' per cui viene
concessa l'integrazione e non si computano ai fini del tetto  massimo
dell'intervento  regionale.  Gli  interessi  maturati  sui contributi
versati dalla Regione sono portati,  assieme  a  quelli  versati  dai
privati, a incremento del fondo rischi.
  5.  Il fondo rischi di ciascun consorzio e' un unicum a prescindere
dai diversi interventi che contribuiscono alla  sua  formazione,  per
cui  all'atto  dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze e la
perdita e' attribuita al fondo stesso.