Art. 7. Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi I. L'integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Regione e' pari all'apporto di ciascuna impresa al fondo rischi e monte fideiussioni ed e' indipendente dall'affidamento a essa concesso. 2. La Regione integra ogni ulteriore apporto al fondo rischi da parte delle imprese aderenti al consorzio a qualunque titolo corrisposto, fermo restando il limite massimo d'intervento per ciascuna impresa fissato dalla legge. 3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e' aggiunto il seguente: "L'ammontare del contributo regionale di cui al terzo comma non va computato ai fini del tetto massimo d'integrazione regionale al fondo rischi ". 4. Gli interessi maturati sui fondi rischi vincolati dei consorzi fidi per la parte derivante dell'integrazione regionale restano vincolati al medesimo fondo per le stesse finalita' per cui viene concessa l'integrazione e non si computano ai fini del tetto massimo dell'intervento regionale. Gli interessi maturati sui contributi versati dalla Regione sono portati, assieme a quelli versati dai privati, a incremento del fondo rischi. 5. Il fondo rischi di ciascun consorzio e' un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione, per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze e la perdita e' attribuita al fondo stesso.