Art. 8.
                        Operazioni di credito
             di esercizio garantibili dai consorzi fidi
 
  1. Le forme tecniche delle  operazioni  di  credito  di  esercizio,
garantibili  dai  consorzi  fidi ed assistite dal contributo in conto
interessi a carico della Regione, alla stregua dei  principi  di  cui
agli  articoli  82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n.
96, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui  all'articolo  9
della  legge  regionale  23  maggio  1991,  n.  34, sono tutte quelle
rispondenti alle finalita' di finanziamento del capitale circolante e
dei fabbisogni di liquidita' della  impresa.  Per  le  operazioni  di
credito  di  esercizio,  sia  sotto  la forma dello scoperto in conto
corrente sia sotto altre forme tecniche, non e'  posto  alcun  limite
quanto  alla  durata  nel  tempo  e  alle modalita' di utilizzo. Tali
operazioni potranno essere pertanto realizzate sotto forma:
   a) di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino  a
revoca e soggetti a revisione annuale;
   b) di fidi transitori con scadenza predeterminata;
   c) di fidi con destinazione specifica, eventualmente prorogabili.