Art. 8. Operazioni di credito di esercizio garantibili dai consorzi fidi 1. Le forme tecniche delle operazioni di credito di esercizio, garantibili dai consorzi fidi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, sono tutte quelle rispondenti alle finalita' di finanziamento del capitale circolante e dei fabbisogni di liquidita' della impresa. Per le operazioni di credito di esercizio, sia sotto la forma dello scoperto in conto corrente sia sotto altre forme tecniche, non e' posto alcun limite quanto alla durata nel tempo e alle modalita' di utilizzo. Tali operazioni potranno essere pertanto realizzate sotto forma: a) di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale; b) di fidi transitori con scadenza predeterminata; c) di fidi con destinazione specifica, eventualmente prorogabili.