Art. 9.
                       Apporti al fondo rischi
          e accesso alle operazioni di credito di esercizio
 
  1.  Ai  fini  degli apporti al fondo rischi e al monte fideiussioni
dei consorzi, nonche' dell'accesso  alle  operazioni  di  credito  di
esercizio  e  di  finanziamento  degli  investimenti, garantibili dai
consorzi medesimi ed assistite dal contributo in  conto  interessi  a
carico  della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli
82 e  seguenti  della  legge  regionale  6  maggio  1981,  n.  96,  e
successive  modifiche  ed integrazioni, e di cui all'articolo 9 della
legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nessun requisito e'  richiesto
alle  imprese  interessate  in  ordine  all'anzianita'  di attivita'.
Eventuali soglie minime di tale attivita'  potranno  essere  tuttavia
previste dai singoli statuti dei consorzi.