Art. 9. Apporti al fondo rischi e accesso alle operazioni di credito di esercizio 1. Ai fini degli apporti al fondo rischi e al monte fideiussioni dei consorzi, nonche' dell'accesso alle operazioni di credito di esercizio e di finanziamento degli investimenti, garantibili dai consorzi medesimi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nessun requisito e' richiesto alle imprese interessate in ordine all'anzianita' di attivita'. Eventuali soglie minime di tale attivita' potranno essere tuttavia previste dai singoli statuti dei consorzi.