Art. 3.
 
  1.  La spesa derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari
a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1995, trova riscontro  nel
bilancio pluriennale della Regione - cod. 1001.
  2.   All'onere  di  lire  1.000  milioni  ricadente  nell'esercizio
finanziario 1995 si  provvede  con  parte  della  disponibilita'  del
capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
inedesimo.