Art. 3. 1. La spesa derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1995, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 1001. 2. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte della disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario inedesimo.