Art. 2. Il testo dell'art. 1 della Legge regionale 19 dicembre 1994 n. 42 e' sostituito come segue: Il punto 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1993 n.28 e' cosi' modificato: 2) Ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei limiti della spesa media assegnata nei due anni precedenti per attivita' formative cofinanziate dal F.S.E. e comunque in misura non inferiore a quelle della fascia d'iscrizione negli elenchi regionali istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1993 n. 28. Agli Enti di formazione professionale, di nuova iscrizione, emanati dalle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, degli imprenditori, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo che non abbiano propri enti iscritti negli elenchi regionali nei limiti della spesa fissata per la prima fascia di iscrizione. Tali limitazioni non vigevano nei confronti degli enti di emanazione delle organizzazioni de mocratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, del movimento cooperativo e delle associazioni nazionali con finalita' formative e sociali. I piani di formazione professionale definiscono gli interventi da assegnare, in forma diretta, agli enti sopra indicati che risultino iscritti negli elenchi istituiti con la legge regionale 5 giugno 1993, n. 28.