Art. 2.
 
  Il testo dell'art. 1 della Legge regionale 19 dicembre 1994 n.   42
e' sostituito come segue:
  Il  punto 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1993 n.28 e'
cosi' modificato:
   2) Ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei limiti  della
spesa media assegnata nei due anni precedenti per attivita' formative
cofinanziate  dal  F.S.E. e comunque in misura non inferiore a quelle
della fascia d'iscrizione negli elenchi regionali istituiti ai  sensi
dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1993 n. 28.
  Agli Enti di formazione professionale, di nuova iscrizione, emanati
dalle   organizzazioni   democratiche   e  nazionali  dei  lavoratori
dipendenti,  degli  imprenditori,  dei  lavoratori  autonomi  e   del
movimento  cooperativo  che  non  abbiano  propri enti iscritti negli
elenchi regionali nei limiti della spesa fissata per la prima  fascia
di iscrizione.
  Tali   limitazioni   non  vigevano  nei  confronti  degli  enti  di
emanazione  delle  organizzazioni  de  mocratiche  e  nazionali   dei
lavoratori  dipendenti,  degli imprenditori, dei lavoratori autonomi,
del  movimento  cooperativo  e  delle  associazioni   nazionali   con
finalita' formative e sociali.
  I  piani  di formazione professionale definiscono gli interventi da
assegnare, in forma diretta, agli enti sopra indicati  che  risultino
iscritti  negli  elenchi  istituiti  con  la legge regionale 5 giugno
1993, n. 28.