Art. 3. All'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1994 n. 42 e' aggiunto il seguente punto: Negli elenchi sono iscritti, a domanda, di norma gli Enti di formazione professionale di cui all'art. 5 della legge 845/78 a rappresentanza regionale o in alternativa uno per ogni provincia qualora la rappresentanza regionale non sia formalmente prevista dall'organismo emanante. Gli enti provinciali possono operare esclusivamente sul territorio della provincia di riferimento.