Art. 3.
 
  All'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1994 n. 42 e' aggiunto
il seguente punto:
   Negli elenchi sono iscritti, a  domanda,  di  norma  gli  Enti  di
formazione  professionale  di  cui  all'art.  5  della legge 845/78 a
rappresentanza regionale o in  alternativa  uno  per  ogni  provincia
qualora  la  rappresentanza  regionale  non  sia formalmente prevista
dall'organismo emanante.
  Gli  enti provinciali possono operare esclusivamente sul territorio
della provincia di riferimento.