Art. 10.
                          Norma transitoria
 
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  i  possessori di preparazioni tassidermiche devono darne
comunicazione alle province.
  Il presente regolamento regionale sara' pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarlo e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della  Regione
dell'Umbria.
   Dato a Perugia, addi' 23 marzo 1995
                              CARNIERI