Art. 10. Norma transitoria 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i possessori di preparazioni tassidermiche devono darne comunicazione alle province. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria. Dato a Perugia, addi' 23 marzo 1995 CARNIERI