Art. 3. Esercizio dell'attivita' di tassidermia 1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia e' soggetto ad autorizzazione delle province. Tale autorizzazione e' subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della tassidermia rilasciata dalla Commissione regionale di cui all'art. 4. 2. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso la camera di commercio, industria ed artigianato del luogo di residenza non sono tenuti all'esame di cui al comma 1. 3. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 ma non possono esercitare l'attivita' di tassidermia se non per conto dell'ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'ente stesso.