Art. 3.
               Esercizio dell'attivita' di tassidermia
 
  1.   L'esercizio  dell'attivita'  di  tassidermia  e'  soggetto  ad
autorizzazione delle province. Tale autorizzazione e' subordinata  al
conseguimento   dell'abilitazione   all'esercizio  della  tassidermia
rilasciata dalla Commissione regionale di cui all'art. 4.
  2. I tassidermisti in possesso da almeno un  anno  dall'entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  di regolare iscrizione presso la
camera di commercio, industria ed artigianato del luogo di  residenza
non sono tenuti all'esame di cui al comma 1.
  3.  I  dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia
naturale    e    gli    istituti    universitari    sono     esentati
dall'autorizzazione  e dal conseguimento delle abilitazioni di cui al
comma 1 ma non possono esercitare l'attivita' di tassidermia  se  non
per conto dell'ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti
dall'ente stesso.