Art. 4. Commissione regionale per la tassidermia 1. E' istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per la tassidermia presieduta da un dirigente regionale e composta da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale e da tre esperti di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti che provvede al rilascio del l'abilitazione all'esercizio della tassidermia.