Art. 4.
              Commissione regionale per la tassidermia
 
  1. E' istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale
per la tassidermia presieduta da un dirigente regionale e composta da
un  funzionario  del  settore  programmazione faunistica della Giunta
regionale e da  tre  esperti  di  cui  uno  in  rappresentanza  della
categoria   dei   tassidermisti   che   provvede   al   rilascio  del
l'abilitazione all'esercizio della tassidermia.