Art. 5. E s a m e 1. La domanda di ammissione all'esame, e' indirizzata al Presidente della Giunta regionale. 2. La prova dovra' accertare la capacita' del richiedente di riconoscere le specie selvatiche con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale, nonche' la sua conoscenza delle leggi vigenti in materia di attivita' venatoria e delle tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle sostanze utilizzate per l'attivita' di tassidermia. 3. La Giunta regionale decide il calendario annuale per lo svolgimento degli esami.