Art. 5.
                              E s a m e
 
  1. La domanda di ammissione all'esame, e' indirizzata al Presidente
della Giunta regionale.
  2. La prova  dovra'  accertare  la  capacita'  del  richiedente  di
riconoscere  le  specie  selvatiche con particolare riguardo a quelle
protette dalla normativa internazionale, nonche'  la  sua  conoscenza
delle  leggi  vigenti  in  materia  di  attivita'  venatoria  e delle
tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle sostanze  utilizzate
per l'attivita' di tassidermia.
  3.  La  Giunta  regionale  decide  il  calendario  annuale  per  lo
svolgimento degli esami.