Art. 6. Oggetto dell'attivita' di tassidermia 1. E' consentita la preparazione tassidermica delle spoglie degli esemplari appartenenti a: a) specie selvatiche di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purche' abbattute nel rispetto della normativa vigente; b) specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purche' l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformita' della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali; c) fauna domestica. 2. E' altresi' consentita la preparazione tassidermica degli esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti di fauna selvatica autorizzati. 3. Le province possono autorizzare la preparazione di ogni specie di fauna selvatica per fini didattici o scientifici. 4. L'autorizzazione di cui sopra puo' essere richiesta alle province direttamente dall'interessato o attraverso il tassidermista autorizzato.