Art. 6.
                Oggetto dell'attivita' di tassidermia
 
  1. E' consentita la preparazione tassidermica delle  spoglie  degli
esemplari appartenenti a:
   a)  specie  selvatiche  di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, purche' abbattute nel rispetto della normativa vigente;
   b) specie selvatiche  appartenenti  alla  fauna  esotica,  purche'
l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano
avvenuti  in  conformita' della legislazione vigente in materia e nel
rispetto degli accordi internazionali;
   c) fauna domestica.
  2.  E'  altresi'  consentita  la  preparazione  tassidermica  degli
esemplari  di  cui  sia  comprovata  la provenienza da allevamenti di
fauna selvatica autorizzati.
  3. Le province possono autorizzare la preparazione di  ogni  specie
di fauna selvatica per fini didattici o scientifici.
  4.  L'autorizzazione  di  cui  sopra  puo'  essere  richiesta  alle
province direttamente dall'interessato o attraverso il  tassidermista
autorizzato.