Art. 7. Adempimenti 1. Il tassidermista ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3, sono tenuti agli adempimenti sottoelencati: per ciascun esemplare da preparare, fatta eccezione per la fauna domestica, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro vidimato presso le province, la specie e le generalita' di chi ha consegnato il soggetto, nonche' la data di consegna. Per le suddette specie dovra' altresi' essere compilato a cura del tassidermista apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovra' essere rilasciata al proprietario e una inviata alle province entro il 30 di ogni mese. 2. Il tassidermista, nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie particolarmente protette, deve inviare copia del modulo di cui al comma 1 alle province entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie. 3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno inamovibile predisposto dalle province, indicante le generalita' o la ragione sociale del tassidermista. 4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che le province abbiano sollevato obiezione, puo' essere dato luogo alla preparazione tassidermica. Durante tale periodo le spoglie rimangono in deposito presso il tassidermista ai sensi degli articoli 1766 e ss. del Codice civile. 5. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le province hanno autorizzato la preparazione tassidermica possono essere detenuti dal privato. 6. Le province possono richiedere la disponibilita' dell'animale. Nel caso di disponibilita' permanente le province rimborsano al detentore le spese di preparazione.