Art. 7.
                             Adempimenti
 
  1.  Il  tassidermista ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art.  3,
sono tenuti agli adempimenti sottoelencati: per ciascun esemplare  da
preparare,  fatta eccezione per la fauna domestica, in possesso anche
temporaneo, devono essere riportate, in  apposito  registro  vidimato
presso  le  province, la specie e le generalita' di chi ha consegnato
il soggetto, nonche' la data di  consegna.  Per  le  suddette  specie
dovra'  altresi'  essere  compilato a cura del tassidermista apposito
modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente  oltre
al  numero  di  carico  attribuito,  le indicazioni di cui sopra. Una
copia del suddetto modulo dovra' essere rilasciata al proprietario  e
una inviata alle province entro il 30 di ogni mese.
  2.  Il  tassidermista,  nel  caso  di  richiesta di preparazione di
soggetti appartenenti a specie particolarmente protette, deve inviare
copia del modulo di cui al comma 1 alle province  entro  ventiquattro
ore dal ricevimento delle spoglie.
  3.  Su  tutte  le  preparazioni deve essere apposto un contrassegno
inamovibile predisposto dalle province, indicante le generalita' o la
ragione sociale del tassidermista.
  4. Trascorsi  quindici  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione,  senza  che  le  province abbiano sollevato obiezione,
puo' essere dato luogo alla preparazione tassidermica.  Durante  tale
periodo  le  spoglie rimangono in deposito presso il tassidermista ai
sensi degli articoli 1766 e ss. del Codice civile.
  5. I soggetti  appartenenti  a  specie  protette  per  i  quali  le
province  hanno  autorizzato  la  preparazione  tassidermica  possono
essere detenuti dal privato.
  6.  Le  province possono richiedere la disponibilita' dell'animale.
Nel caso di  disponibilita'  permanente  le  province  rimborsano  al
detentore le spese di preparazione.