Art. 8.
                     Revoca dell'autorizzazione
 
  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  30 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, l'autorizzazione di cui all'art. 3 e'  sospesa
nel  caso in cui il tassidermista non ottemperi alle disposizioni del
presente  regolamento.  In  caso  di  recidiva  l'autorizzazione   e'
revocata.