Art. 8. Revoca dell'autorizzazione 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa nel caso in cui il tassidermista non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. In caso di recidiva l'autorizzazione e' revocata.