Art. 9.
          Destinazione degli esemplari morti di fauna rara
 
  1.   Gli  esemplari  morti  appartenenti  alle  specie  rare  o  di
particolare  interesse  naturalistico,   rinvenuti   sul   territorio
regionale,  sono  raccolti  e  conservati presso una idonea struttura
pubblica individuata dalla Giunta regionale allo scopo di effettuarne
un  esame  zoologico  e  sanitario  e  di  costituire  una   raccolta
regionale.
  2. La disciplina di cui al comma 1 concerne in particolare:
   accipitriformi, falconiformi, gufo reale, gatto selvatico, lontra,
lupo, martora.
  L'elenco  puo'  essere  modificato  dalla  Giunta  regionale previo
parere della Consulta faunistico venatoria regionale, di cui all'art.
8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.