Art. 9. Destinazione degli esemplari morti di fauna rara 1. Gli esemplari morti appartenenti alle specie rare o di particolare interesse naturalistico, rinvenuti sul territorio regionale, sono raccolti e conservati presso una idonea struttura pubblica individuata dalla Giunta regionale allo scopo di effettuarne un esame zoologico e sanitario e di costituire una raccolta regionale. 2. La disciplina di cui al comma 1 concerne in particolare: accipitriformi, falconiformi, gufo reale, gatto selvatico, lontra, lupo, martora. L'elenco puo' essere modificato dalla Giunta regionale previo parere della Consulta faunistico venatoria regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.