Art. 2. Destinazione del territorio 1. Le zone addestramento cani permanenti sono, di norma, costituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e in aree di non particolare interesse faunistico. 2. Tali zone non possono essere contigue, e tra di loro nonche' tra di esse e gli ambiti territoriali protetti deve intercorrere una distanza di almeno 500 metri.