Art. 2.
                     Destinazione del territorio
 
  1. Le zone addestramento cani permanenti sono, di norma, costituite
su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e in aree di non
particolare interesse faunistico.
  2. Tali zone non possono essere contigue, e tra di loro nonche' tra
di  esse  e  gli  ambiti  territoriali protetti deve intercorrere una
distanza di almeno 500 metri.