Art. 3.
                           Classificazione
 
  1. Le zone sono di tre tipi:
   a) ZONE A, a carattere temporaneo e istituite dalle  province  per
tutta la durata delle gare e prove di lavoro di interesse regionale o
nazionale, con l'indicazione delle giornate di gara in un calendario,
da   pubblicare   annualmente   da  parte  della  Giunta  provinciale
competente, d'intesa con l'Ente nazionale cinofilia italiana;
   b) ZONE B, a carattere permanente, che possono  essere  utilizzate
per  le  gare e per l'addestramento e l'allenamento dei  cani durante
tutto l'anno senza abbattimento della selvaggina;
   c)  ZONE  C,  a  carattere  temporaneo   per   l'addestramento   e
l'allenamento   dei   cani   anche   con   l'abbattimento  di  fauna,
esclusivamente allevata in cattivita'.
  2. Le province stabiliscono i  periodi  nei  quali  e'  autorizzato
l'addestramento  e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di
fauna selvatica ai sensi dell'art. 10,  comma  8,  lettera  e)  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  3.  Le  province per ragioni di salvaguardia della fauna selvatica,
possono limitare,  per  determinati  periodi  dell'anno,  l'attivita'
nella zona B.