Art. 3. Classificazione 1. Le zone sono di tre tipi: a) ZONE A, a carattere temporaneo e istituite dalle province per tutta la durata delle gare e prove di lavoro di interesse regionale o nazionale, con l'indicazione delle giornate di gara in un calendario, da pubblicare annualmente da parte della Giunta provinciale competente, d'intesa con l'Ente nazionale cinofilia italiana; b) ZONE B, a carattere permanente, che possono essere utilizzate per le gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani durante tutto l'anno senza abbattimento della selvaggina; c) ZONE C, a carattere temporaneo per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna, esclusivamente allevata in cattivita'. 2. Le province stabiliscono i periodi nei quali e' autorizzato l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Le province per ragioni di salvaguardia della fauna selvatica, possono limitare, per determinati periodi dell'anno, l'attivita' nella zona B.