Art. 4. Zone A 1. Le province istituiscono, a richiesta delle associazioni venatorie o dell'Ente nazionale cinofilia italiana, le zone A, individuate anche all'interno di ambiti pubblici protetti, purche' tale attivita' non contrasti con la regolamentazione della gestione dell'ambito territoriale interessato e non arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna selvatica presente.