Art. 4.
                               Zone A
 
  1.   Le  province  istituiscono,  a  richiesta  delle  associazioni
venatorie o  dell'Ente  nazionale  cinofilia  italiana,  le  zone  A,
individuate  anche  all'interno  di ambiti pubblici protetti, purche'
tale attivita' non contrasti con la regolamentazione  della  gestione
dell'ambito territoriale interessato e non arrechi danno alle colture
agricole ed alla fauna selvatica presente.