Art. 5. Zone B 1. Le province istituiscono a richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli le zone B per periodi non inferiori a tre anni su una superficie unitaria non inferiore a 20 ettari, recintati in percentuale massima del 50 per cento. 2. Alla richiesta di istituzione e di affidamento devono essere allegati una planimetria in scala 1:10.000 del territorio richiesto, nonche' gli atti di assenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati. 3. Nelle zone B e' sempre vietato lo sparo, ad eccezione di quello della pistola a salve; la violazione del presente divieto e' punita con la revoca della concessione. 4. In dette zone deve essere garantito, da parte dell'associazione concessionaria, un popolamento con selvaggina naturale in relazione alla vocazione del territorio e alla capacita' faunistica delle zone stesse. Le operazioni di ripopolamento sono effettuate d'intesa con le province.