Art. 5.
                               Zone B
 
  1.   Le   province  istituiscono  a  richiesta  delle  associazioni
venatorie riconosciute,  delle  associazioni  cinofile  riconosciute,
delle  associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli
imprenditori agricoli le zone B per periodi non inferiori a tre  anni
su  una  superficie  unitaria non inferiore a 20 ettari, recintati in
percentuale massima del 50 per cento.
  2. Alla richiesta di istituzione e  di  affidamento  devono  essere
allegati  una planimetria in scala 1:10.000 del territorio richiesto,
nonche' gli atti di assenso dei proprietari o conduttori dei  terreni
interessati.
  3.  Nelle zone B e' sempre vietato lo sparo, ad eccezione di quello
della pistola a salve; la violazione del presente divieto  e'  punita
con la revoca della concessione.
  4.  In dette zone deve essere garantito, da parte dell'associazione
concessionaria, un popolamento con selvaggina naturale  in  relazione
alla  vocazione del territorio e alla capacita' faunistica delle zone
stesse. Le operazioni di ripopolamento sono effettuate  d'intesa  con
le province.