Art. 6. Zone C 1. Le province istituiscono, a richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli, le zone C. La costituzione di zone C deve riferirsi a territori in corpo unico che abbiano superficie non inferiore a 6 ettari e non superiore a 30 ettari. 2. Nelle zone C e' fatto divieto di abbattimento di animali selvatici che non siano quelli allevati in cattivita' e di volta in volta liberati per l'addestramento degli ausiliari; la violazione a detto divieto e' punita con la revoca immediata della concessione. 3. La domanda di affidamento in gestione e' accompagnata da atto mediante il quale i proprietari o i conduttori dei terreni interessati mettono a disposizione i terreni al richiedente.