Art. 6.
                               Zone C
 
  1.   Le  province  istituiscono,  a  richiesta  delle  associazioni
venatorie riconosciute,  delle  associazioni  cinofile  riconosciute,
delle  associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli
imprenditori agricoli, le zone C. La  costituzione  di  zone  C  deve
riferirsi  a  territori  in  corpo  unico  che abbiano superficie non
inferiore a 6 ettari e non superiore a 30 ettari.
  2. Nelle zone  C  e'  fatto  divieto  di  abbattimento  di  animali
selvatici  che  non siano quelli allevati in cattivita' e di volta in
volta liberati per l'addestramento degli ausiliari; la  violazione  a
detto divieto e' punita con la revoca immediata della concessione.
  3.  La  domanda  di affidamento in gestione e' accompagnata da atto
mediante  il  quale  i  proprietari  o  i  conduttori   dei   terreni
interessati mettono a disposizione i terreni al richiedente.