Art. 7.
                      Funzionamento delle zone
 
  1.  Le  modalita'  di  funzionamento  delle  zone  A,  B  e  C sono
regolamentate dalle province con apposito atto. In  particolare  sono
disciplinate  le  modalita'  di  fruizione  e  le  eventuali quote di
accesso nonche' i compiti di vigilanza.