Art. 9.
                          Norma transitoria
 
  1. Le zone addestramento cani gia'  istituite  sono  adeguate  alle
norme  del  presente  regolamento entro due anni dalla sua entrata in
vigore.
  Il presente regolamento regionale sara' pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarlo e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della  Regione
dell'Umbria.
   Dato a Perugia, addi' 23 marzo 1995
                              CARNIERI