Art. 9. Norma transitoria 1. Le zone addestramento cani gia' istituite sono adeguate alle norme del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria. Dato a Perugia, addi' 23 marzo 1995 CARNIERI