Art. 3.
 
  All'art.  11,  comma 1 e' aggiunta la lettera e) "della continuita'
del servizio nel  rispetto  del  diritto  all'integrazione  dei  soci
svantaggiati".
  All'art.  11, comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "Gli schemi
prevedono  la  facolta'  di  proporre  varianti  corrispondenti  alle
esigenze dei soggetti stipulanti".
  All'art.  11, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
"Le convenzioni concernenti servizi socio-assistenziali, sanitari  ed
educativi,  tengono  conto  anche  della continuita' del servizio nel
rispetto del diritto degli utenti, della qualita' delle prestazioni e
del tariffario regionale".