Art. 3. All'art. 11, comma 1 e' aggiunta la lettera e) "della continuita' del servizio nel rispetto del diritto all'integrazione dei soci svantaggiati". All'art. 11, comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "Gli schemi prevedono la facolta' di proporre varianti corrispondenti alle esigenze dei soggetti stipulanti". All'art. 11, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: "Le convenzioni concernenti servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, tengono conto anche della continuita' del servizio nel rispetto del diritto degli utenti, della qualita' delle prestazioni e del tariffario regionale".