Art. 5. Proroga dei termini Il termine di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, e' prorogato al 30 giugno 1995. La presente legge regionale sara ' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 5 aprile 1995 CARNIERI