Art. 5.
                         Proroga dei termini
 
  Il  termine  di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 2
novembre 1993, n. 12, e' prorogato al 30 giugno 1995.
  La presente legge regionale   sara ' pubblicata   nel    Bollettino
ufficiale  della    Regione.    E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 5 aprile 1995
                              CARNIERI