Art. 2.
                       Ripartizione dei fondi
 
  1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei suddetti programmi,
alla ripartizione della somma  stanziata  da  destinare  in  parte  a
contributi  a  favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1,
per le iniziativa da questi gestite, ed  in  parte  al  finanziamento
delle  iniziative  gestite  direttamente  dalla  Giunta  regionale  e
dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.