Art. 2. Ripartizione dei fondi 1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei suddetti programmi, alla ripartizione della somma stanziata da destinare in parte a contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, per le iniziativa da questi gestite, ed in parte al finanziamento delle iniziative gestite direttamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.