Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge  e'
autorizzata  per  l'anno 1995 la spesa di L. 20.000.000 da iscrivere,
in termini di competenza  e  di  cassa,  al  capitolo  970  di  nuova
istituzione   nel   bilancio  regionale  denominato:  "Spese  per  le
celebrazioni delle figure e delle opere di  San  Francesco  d'Assisi,
Patrono d'Italia, e di San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa".
  2.  All'onere  di  cui  al  precedente  comma si fa fronte con pari
disponibilita' appositamente prevista sul fondo globale del  capitolo
6120 del bilancio 1995.
  3.  La  Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al bilancio di
previsione  1995  le  conseguenti  variazioni  sia  in   termini   di
competenza che di cassa a norma dell'art. 28 della legge regionale di
contabilita'  3  maggio  1978,  n. 23. Per gli anni 1996 e successivi
l'entita' della spesa, di cui al comma 1, e' annualmente  determinata
con  legge  di  bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 10 aprile 1995
                              CARNIERI