Art. 3. Norma finanziaria 1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di L. 20.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 970 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato: "Spese per le celebrazioni delle figure e delle opere di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, e di San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa". 2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilita' appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio 1995. 3. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1995 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28 della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23. Per gli anni 1996 e successivi l'entita' della spesa, di cui al comma 1, e' annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 10 aprile 1995 CARNIERI