Art. 13. C o n t e n u t i 1. Il P.T.C.P., compatibilmente con i contenuti del P.U.T.: a) indica l'assetto del territorio provinciale, individuando le trasformazioni territoriali necessarie per lo sviluppo socio-economico provinciale, definendone la compatibilita' con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali e costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel P.U.T.; b) coordina le scelte e gli indirizzi contenuti negli atti di programmazione e pianificazione degli Enti locali; c) valuta gli effetti ambientali e socio-economici che le previsioni di piano possono complessivamente determinare. 2. In particolare il P.T.C.P.: a) sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree oggetto di difesa del suolo e delle acque; individua altresi' le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed alla prevenzione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; b) individua gli ambiti del territorio agricolo e boschivo che presentano caratteristiche omogenee e detta criteri per le relative discipline d'uso; detta altresi' criteri per la localizzazione degli allevamenti agrozootecnici con particolare riferimento a quelli che comportano particolare impatto ambientale; c) specifica in termini territoriali i contenuti del piano di bacino per la mobilita', di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44; d) fissa la localizzazione di massima delle strutture per i servizi di interesse provinciale ed in particolare per quelli socio-sanitari e per l'istruzione secondaria; e) individua le parti del territorio ed i beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale, comprese le categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione; indica le aree da destinare a parco o a riserva naturale con particolare riferimento a quelle individuate dal sistema parchi ambiente regionale; f) definisce le vocazioni prevalenti per ambiti del territorio provinciale con particolare riferimento a quelli nei quali sono necessari interventi di tutela, conservazione e ripristino ambientale, indicando le relative destinazioni di massima, i criteri e gli indirizzi, al fine di favorire l'uso integrato delle risorse territoriali; g) dimensiona le aree per gli insediamenti produttivi e detta criteri per la loro riorganizzazione, qualificazione e localizzazione, tenuto conto delle economie localizzative, nonche' della tutela dell'ambiente e della salute; h) detta criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e della legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute; i) definisce i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale; l) individua, anche in termini fondiari, le aree nelle quali, per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse provinciale o intercomunale il piano sara' attuato mediante progetti speciali territoriali o piani particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica.