Art. 17.
                          Durata e varianti
 
  1.  Il  P.T.C.P.  ha di norma durata decennale e rimane comunque in
vigore fino alla approvazione del  nuovo  P.U.T.  e  del  conseguente
nuovo P.T.C.P.
  2.  La  provincia  entro e non oltre sei mesi dall'insediamento del
Consiglio provinciale sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del
suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.
  3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le
normative comunitarie statali e regionali di  settore  nel  frattempo
intervenute,   ovvero  richieste  da  ragioni  di  pubblico  generale
interesse.
  4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni  contenute
nel  P.U.T.  sono  trasmesse  alla  Giunta  regionale  e si intendono
definitivamente approvate  se  non  interviene  un  provvedimento  di
annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio.
  5.  Le varianti di cui al comma 3 sono adottate ed approvate con le
forme ed i termini di cui all'art. 16.