Art. 18. Efficacia ed adeguamento 1. Il P.T.C.P. ha efficacia per l'intero territorio provinciale. 2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P. entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione dello strumento provinciale. 3. Dalla data di pubblicazione del piano e finche' i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento di cui al comma 2, il sindaco non puo' rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci nel P.T.C.P. 4. Restano fermi gli strumenti urbanistici attuativi ivi comprese le lottizzazioni convenzionate, definitivamente approvati, prima dell'adozione del P.T.C.P.