Art. 25. O r g a n i z z a z i o n e 1. Per la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del S.I.T.O., nonche' delle principali procedure regionali ad essi connesse, la Giunta regionale predispone entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un progetto di organizzazione comprensivo delle modifiche della pianta organica regionale ritenute necessarie e del regolamento interno del S.I.T.O. stesso, disponendo in ordine alla dotazione finanziaria.