Art. 3. Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e sociale e quelli della pianificazione territoriale 1. In coerenza con le previsioni degli articoli 6, 19 e 20 dello statuto, gli strumenti della programmazione socio-economica della regione, nonche' i programmi pluriennali delle province contengono il quadro degli interventi con rilevanza territoriale, compatibili con gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione territoriale regionale e provinciale.