Art. 3.
      Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica
        e sociale e quelli della pianificazione territoriale
 
  1.  In  coerenza  con le previsioni degli articoli 6, 19 e 20 dello
statuto, gli strumenti  della  programmazione  socio-economica  della
regione, nonche' i programmi pluriennali delle province contengono il
quadro  degli  interventi con rilevanza territoriale, compatibili con
gli indirizzi  e  gli  obiettivi  della  pianificazione  territoriale
regionale e provinciale.