Art. 30. Modifica della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, e' cosi' sostituito: "La Giunta regionale per gli adempimenti connessi alla presente legge emana direttive tecniche e concorre alle spese necessarie alla redazione dei P.T.C.P., dei piani di settore e degli strumenti attuativi della pianificazione territoriale e ambientale e per dotarsi di supporti cartografici a grande scala. L'onere relativo e' posto a carico del cap. 5855 di cui all'art. 7 cosi' denominato: jspese per supporti tecnico-conoscitivi e contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per ricerche in materia di programmazione territoriale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52". 2. Al comma 1 dell'art. 24 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, le parole: "Piani urbanistici comprensoriali", sono sostituite dalle seguenti: "Piani territoriali di coordinamento provinciali". 3. All'art. 25 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, la dizione: "Le aree di cui all'art. 21, lettera e)" e' sostituita con: "Le aree di cui all'art. 2, ultima linea, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53".