Art. 30.
       Modifica della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, e' cosi'
sostituito:  "La  Giunta  regionale per gli adempimenti connessi alla
presente  legge  emana  direttive  tecniche  e  concorre  alle  spese
necessarie  alla redazione dei P.T.C.P., dei piani di settore e degli
strumenti attuativi della pianificazione territoriale e ambientale  e
per dotarsi di supporti cartografici a grande scala. L'onere relativo
e'  posto  a carico del cap. 5855 di cui all'art. 7 cosi' denominato:
jspese   per   supporti   tecnico-conoscitivi   e   contributi   alle
Amministrazioni  provinciali  e  comunali  per ricerche in materia di
programmazione  territoriale  ai  sensi  della  legge  regionale   27
dicembre 1983, n.  52".
   2.  Al  comma 1 dell'art. 24 delle N.T.A. della legge regionale 27
dicembre 1983, n. 52, le parole: "Piani urbanistici  comprensoriali",
sono  sostituite dalle seguenti: "Piani territoriali di coordinamento
provinciali".
  3. All'art. 25 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983,
n.  52,  la  dizione:  "Le  aree  di  cui all'art. 21, lettera e)" e'
sostituita con: "Le aree di cui all'art. 2, ultima linea, della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53".