Art. 31. Modifiche della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 e' inserito il seguente articolo: "Art. 1-bis (Competenze in materia ambientale): 1. Le competenze di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono ripartite tra Regione, province e comuni, secondo quanto disposto dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 e successive modificazioni e dalla presente legge". 2. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Sono delegate alle province per i rispettivi territori le seguenti funzioni: a) la preventiva autorizzazione a formare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; l'autorizzazione si intende accordata qualora entro trenta giorni dalla richiesta la provincia non si sia espressa negativamente; b) la concessione di nulla osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei P.R.G. e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere; c) la richiesta ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al comma 4 dell'articolo sopra richiamato; d) la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di Piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; e) alla delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; f) la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni; g) i poteri di annullamento di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche". 3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, sono aggiunte, dopo le parole: "legge 2 febbraio 1974, n. 64", le parole: "purche' alla delibera sia allegata la relazione geologica geotecnica ai sensi delle direttive 909/84 e 3806/85 della Giunta regionale".