(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della regione Valle d'Aosta n. 14 del 21 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  relazione  all'attuazione  degli articoli 52 e seguenti del
trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, le parole "sia
situata in Italia" poste in fine all'art. 1 della legge  regionale  2
gennaio  1989,  n.  1  (Modificazioni  alla legge regionale 28 giugno
1982, n. 16,  recante  la  costituzione  della  societa'  finanziaria
regionale  per  lo  sviluppo  economico  della regione Valle d'Aosta)
devono intendersi "sia situata in territorio comunitario".