(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 21 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In relazione all'attuazione degli articoli 52 e seguenti del trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, le parole "sia situata in Italia" poste in fine all'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta) devono intendersi "sia situata in territorio comunitario".